Per ciascuna delle seguenti regole – Regola della quantità minimale, dell’idealizzazione sufficiente, degli effetti laterali, della certezza perfetta, della verità comune, della specificazione ottimale – espresse da Michel Foucault in Sorvegliare e punire[1], è possibile rintracciare nell’opuscolo di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene[2], il passo in cui se ne trova una prima intuizione. Le formulazioni dei principi della nuova applicazione della pena rappresentano il progetto teorico di una riforma penale che, secondo Beccaria, manifesta in pieno l’esigenza di un secolo illuminato, e che nel pensiero di Foucault apre la strada a nuove forme di controllo e disciplina degli individui.
Regola della quantità minimale
Il delitto viene commesso perché ci si aspetta da esso un vantaggio. Occorre quindi legare al misfatto l’idea di uno svantaggio maggiore che distoglie il criminale dall’intenzione di compierlo: il crimine non è più desiderabile. La regola implica l’associazione delitto-pena.
C.Beccaria: «Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto [...] Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico». § XXVII Dolcezza delle pene.
Regola dell’idealizzazione sufficiente
Se è la rappresentazione dello svantaggio a prevenire il compimento del delitto, allo stesso modo l’idea della pena ne dimostra l’efficacia. Il castigo non è più fisico ma ideale; non più il corpo ma lo spirito degli individui. L’idealizzazione della pena è già il principio della sua attuazione.
C.Beccaria: «È questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede che chi la soffre». § XXVIII Della pena di morte.
Regola degli effetti laterali
Non tanto il reo dichiarato, quanto l’innocente che può sempre divenirlo. Ad essere oggetto del sistema penale è l’individuo che può ancora essere educato tramite l’esempio. La pena subita dal condannato deve produrre gli effetti più intensi su coloro che non hanno commesso alcun crimine; essa deve suscitare il maggior interesse in coloro che se la rappresentano.
C.Beccaria: «Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo». § XII Fine delle pene.
Regola della certezza perfetta
L’associazione tra il delitto e la pena deve essere necessaria e immediata. E’ la certezza di questo legame e della sua consequenziale applicazione a conferire efficacia e forza al sistema punitivo. Da qui l’esigenza di una legislazione scritta, di un codice fisso a cui ognuno può e deve appellarsi autonomamente.
C.Beccaria: «E’ dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata della pena». §XIX Prontezza della pena.
E ancora:
«Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v’ha dubbio che l’ignoranza e l’incertezza delle pene aiutino l’eloquenza delle passioni» §V Oscurità delle leggi.
Regola della verità comune
Il processo contro l’accusato è regolato dalla ricerca empirica e da una dimostrazione completa del delitto. Il presunto colpevole è da ritenersi innocente fino al momento dell’autenticazione delle prove che lo condannano. La dimostrazione scientifica, l’evidenza sensibile e il senso comune sono i criteri a cui la verifica del delitto deve obbedire.
C.Beccaria: «Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata». §XVI Della tortura.
E ancora:
«Dove le leggi siano chiare e precise l’officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto». §XIV Indizi, e forme di giudizi.
Regola della specificazione ottimale
Affinché risulti valida l’associazione delitto-pena occorre riferirsi ad un codice scritto in cui ogni infrazione è qualificata, distinta, catalogata e analizzata. Tale codice non soltanto deve essere preciso e incisivo al punto da prevenire ogni speranza di impunità in coloro che decidono di compiere il crimine, ma deve anche essere riconosciuto come il margine d’autonomia dei magistrati.
C.Beccaria: «Quando un codice fisso di leggi, che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza che di esaminare le azioni de’ cittadini, e giudicarle conformi o difformi alla legge scritta [...] non è un affare di controversia, ma di fatto [...]». § IV Interpretazione delle leggi.
E ancora:
«Se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni». §VI Proporzione fra i delitti e le pene.
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