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Sovrindebitamento: la cloaca dei piccoli debiti – di Salvatore Azzuppardi

“La bettola di Montfermeil sprofondava e veniva inghiottita poco a poco, non nell’abisso di una bancarotta, ma nella cloaca dei piccoli debiti …” (V. Hugo, I Miserabili)Le parole di Victor Hugo descrivono con precisione il rischio a cui va incontro chi, costretto o no dal bisogno, abusa del microcredito.Un recentissimo studio della Banca d'Italia mette in risalto la fortissima crescita anche nel nostro Paese, del cosiddetto Buy Now Pay Later (BNPL), cioè compra ora e paga dopo, passato dal 4% dei nuclei familiari nel 2022 al 30% nel 2025. Il sistema presenta indubbi vantaggi, anche perché apparentemente a tasso zero, però nessuno regala niente e dunque in questi casi il costo della rateizzazione è parte del prezzo del bene. Un costo che viene sostenuto – a sua insaputa – anche da chi non ricorre al pagamento dilazionato. Alla comodità di diluire il pagamento, si contrappone il rischio concreto di generare sovrindebitamento per chi li usa, come da anni avviene con altre forme di micro finanziamenti, prime fra tutte le carte di credito revolving, spesso utilizzate da fasce di popolazione finanziariamente più deboli, con un reddito medio-basso, scarse risorse patrimoniali, poco informate e già indebitate.Dal prossimo novembre dovrebbe entrare in vigore la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che includerà la maggior parte delle operazioni di BNPL e dovrebbe garantire maggiore trasparenza nelle informazioni precontrattuali e contrattuali.Usiamo il condizionale perché l’esperienza sin qui fatta con le carte revolving non fa ben sperare. Per ben due volte, in passato, la Banca d'Italia ha richiamato emittenti e collocatori ad una maggiore trasparenza delle condizioni, invitandoli anche a rilasciare le carte solo a soggetti meritevoli di credito. Purtroppo quegli appelli sono caduti nel vuoto e i poco accorti utilizzatori molto spesso si sono ritrovati nei guai, con richieste di denaro difficilmente verificabili e poi decreti ingiuntivi e pignoramenti. Cinicamente qualcuno condanna chi non è capace di gestire le proprie finanze e si trova con al collo il laccio degli usurai di varia natura e livello, sia i classici cravattari che altri che lo sono di fatto, se non nella forma.È importante approfondire il tema, perché il costo del denaro riguarda milioni di italiani, singoli cittadini e imprese, e perché da un auspicato confronto con le istituzioni potrebbe derivare qualche miglioramento di una situazione che anche in questa materia vede il nostro Paese sfigurare nel confronto con altri Paesi a noi vicini.Abbiamo collegato il costo del denaro all’usura, perché dal 1996 è possibile sapere con certezza quando un tasso diventa usurario, grazie ad una norma introdotta quell’anno.Vale la pena ricordare che solo con il codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco) l’usura venne riconosciuta come reato, ma limitatamente al prestito di denaro a soggetti in stato di bisogno.In precedenza, sia nello stato sabaudo che nell’Italia unitaria non si mettevano limiti legali ai tassi di interessi, poiché si riteneva che la loro pattuizione per iscritto bastasse come deterrente al rialzo indiscriminato. È la vecchia trita chimera dell’autoregolamentazione dei mercati, sempre invocata da chi non sopporta limiti al proprio agire e regole a tutela dell’interesse comune.È interessante notare che invece la legislazione del Regno delle Due Sicilie considerava l’usura reato.Tornando allo studio della Banca d'Italia citato all’inizio, al di là del dato statistico, dovrebbe far suonare un campanello d’allarme sulle possibili degenerazioni di questa nuova forma di indebitamento, degenerazioni che aggraverebbero una situazione già critica, causata dalla scarsa cultura finanziaria degli italiani e dalla scarsa trasparenza delle condizioni applicate ai finanziamenti di vario genere. Scarsa trasparenza che a sua volta genera un ingiustificato aumento del costo del denaro, che nel nostro Paese è molto più alto che in altri stati dell’Unione e che spesso degenera in tassi usurari.Prima di spiegare come questo sia possibile, è opportuna una panoramica sulla normativa antiusura bancaria, perché i modi in cui questa viene applicata (o non applicata) concorrono alla formazione del costo del denaro. Dopo l’introduzione, nel 1930, del reato di usura, è stato necessario attendere l’approvazione della Legge n. 108 del 1996 perché venissero fissati precisi criteri per stabilire quando il tasso di un finanziamento diventa usurario. La stessa legge ha introdotto il reato di usura bancaria (art. 644 c. 6 C.P.) e modificato anche l’art. 1815 del Codice Civile, stabilendo le conseguenze civilistiche dell’applicazione di tassi usurari. Più in dettaglio, l’art. 644 C.P., dopo avere definito il reato e stabilito pene e sanzioni pecuniarie, al terzo comma introduce una delle novità più importanti: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.” Del modo in cui questo limite viene stabilito parleremo più avanti. Al quinto comma, importantissimo anch’esso, ma spesso disatteso (vedremo come), stabilisce che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Ricordiamo questo enunciato: Tutte Le Spese Escluse Imposte E Tasse, che verrà approfondito più avanti. Importantissima anche la novità introdotta al sesto comma, che stabilisce delle aggravanti “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”.La legge 108/96 ha modificato anche l’articolo 1815 comma 2 del Codice Civile, introducendo una importante sanzione civilistica a carico di chi viene riconosciuto colpevole del reato di usura: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola [n.d.r. che fissa gli interessi] è nulla e non sono dovuti interessi.”Evidenziamo che l’art. 644 C.P. e il 1815 C.C. sono due delle norme più chiare del nostro ordinamento, ma nonostante ciò sono state (e continuano ad essere) applicate in maniera distorta.Un’altra importante norma è l’articolo 117 del Testo Unico Bancario, che al comma 4 – in sintonia con il quinto comma dell’art. 644 C.P. – ribadisce che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” È importante l’abbinamento fra tassi di interesse (solitamente il Tasso Annuo Nominale, o TAN) e altri prezzi e condizioni, perché dalla somma delle due tipologie di costo viene fuori il famoso TAEG, acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale. È importante perché quando il TAEG supera il Tasso Soglia di Usura, di cui si parlerà fra poco, scattano le sanzioni penali e civili di cui abbiamo parlato poc’anzi. A queste si aggiunge quella prevista dal comma 7 dello stesso articolo 117, che stabilisce che quando in un contratto non sono indicati del tutto, o non sono indicati in maniera chiara e corretta, i tassi e i vari costi applicati, al loro posto debbono essere applicati i c.d. tassi sostitutivi o tassi BOT (da non confondere col “tasso legale”). L’importanza di questa norma sta nel fatto che i tassi BOT sono sempre molto più favorevoli ai clienti.Riguardo all’usura, è importante spiegare come si accerta il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 644 C.P. La Legge 108/96 ha stabilito un metodo matematico per fissare il limite oltre il quale il tasso applicato diventa usurario (non si dimentichi che per tasso si intende la somma del tasso finanziario e dei costi collegati al credito, escluse imposte e tasse).Nella versione del 1996, la formula era la seguente: Tasso soglia = Tasso Effettivo Globale Medio moltiplicato 1,5.Il Tasso Effettivo Globale Medio (o TEGM) è la media dei tassi applicati dal sistema bancario alle diverse tipologie di finanziamenti, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del MEF. Ad esempio, il TEGM dei mutui a tasso fisso stipulati nell’ultimo trimestre del 2025 è il 3,58%, dunque con il metodo fissato nel 1996 dalla legge 108 il relativo tasso soglia sarebbe: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,5 = 5,37%.Senonché, nel 2011 il MEF (ministro in carica Tremonti) ha modificato nel modo seguente il criterio di determinazione del tasso soglia: Tasso soglia = TEGM moltiplicato 1,25 + 4.Nell’esempio di prima il risultato è il seguente: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,25 (4,475) + 4 = 8,475%. Una differenza di ben 3,105 punti percentuali in più rispetto al metodo precedente. Questo nuovo sistema di calcolo, alzando la soglia di usura, permette alle banche di applicare impunemente tassi più alti, lucrando utili a scapito di cittadini e imprese.Ma non basta. Se il tasso soglia di usura si determina partendo dai tassi effettivi globali medi – globali perché tengono (o dovrebbero tenere) conto dei costi che le banche fanno pagare – se dalla rilevazione dei tassi applicati si escludono alcuni dei costi che i clienti sostengono, il risultato è falsato e alla falsa impressione di pagare un tasso più basso, si aggiunge la pressoché totale impossibilità di superare la soglia di usura, ancora di più dopo la modifica introdotta nel 2011. È per questo che in Italia i clienti pagano tassi altissimi, formalmente legittimi ma di fatto usurari. Il compito di rilevare trimestralmente i valori dei tassi globali medi applicati dal sistema bancario per le varie tipologie di finanziamenti è affidato alla Banca d'Italia, la quale periodicamente dà alle banche apposite istruzioni sui costi di cui tenere o non tenere conto (come se quelli esclusi non costituissero comunque un onere per i clienti). Questa discrezionalità nella indicazione dei costi da includere o no nei TEGM, sarebbe solo scorretta se si trattasse di semplici rilevazioni a fini statistici (come dicono in via Nazionale). Purtroppo la giurisprudenza formatasi dal 1986 ha finito con l’assegnare alla Banca d'Italia un ruolo “legislativo” in materia bancaria, e le sue “Istruzioni Per La Rilevazione Del Tasso Effettivo Globale Medio Ai Sensi Della Legge Sull’usura” sono assurte di fatto al ruolo di “legge”, anche se numerose sentenze sia di merito che di legittimità ricordano che si tratta solo di istruzioni alle banche (ex multis, Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza n. 46669 del 19/12/2011: le istruzioni della Banca d'Italia “non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”)e anche se escludere alcuni costi dal totale complessivamente pagato dai clienti è in palese violazione dell’art. 644 del Codice Penale, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile 5160 del 6/3/2018: “Il primo problema che si pone è quello della validità delle istruzioni della Banca d'Italia … Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 4”).Esempi di costi esclusi dalle rilevazioni e poi invece considerati rilevanti (ci si perdoni il bisticcio) dalla giurisprudenza non ne mancano: dalle commissioni di massimo scoperto sui conti correnti, alle assicurazioni collegate al credito, e altro.Potremmo continuare a lungo, ma in questa sede ci preme evidenziare che il costo del denaro e il conseguente gravosissimo peso che cittadini e imprese sostengono, non dipende solo dalla BCE, dalla congiuntura internazionale, da crisi geopolitiche e altri fattori esterni, ma – in Italia, almeno – anche da scarsa trasparenza e da un meccanismo di calcolo della soglia di usura che rende impossibile agli utenti chiedere giustizia. Proprio da qua si potrebbe partire per un’inversione di rotta, da attuare tornando al metodo di calcolo della soglia di usura introdotto nel 1986 dalla legge 108, abrogando quello del 2011.Se si vuole ridare slancio alla nostra economia, l’abbassamento del costo del denaro è uno dei primi obiettivi da perseguire e questa semplice modifica potrebbe aiutare molto.

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LA COSTITUZIONE DELLA PACE - di Anna Lisa Maugeri

In un momento di forte tensione globale e di profonda incertezza riguardo all’epilogo dei conflitti in corso, un’interessante iniziativa del Comitato Italia Neutrale mira a ridefinire il ruolo strategico del nostro Paese nello scacchiere internazionale. I conflitti attuali mettono chiaramente a nudo la fragilità internazionale dell'Italia. Nonostante la nostra Costituzione solennemente "ripudi la guerra", non abbiamo leggi che ci proteggano dai conflitti tra grandi potenze. Per colpa dei vecchi patti militari, il nostro territorio nazionale viene usato troppo spesso come base logistica per le guerre altrui.

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Mano nella mano, si facilita il cammino lungo la linea retta della vita – interrotta da ostacoli, semplici o ardui, ma mai invalicabili insieme - di Redazione

Cinzia e Sergio non sono solo dei volontari della redazione della rivista Sovranità Popolare ma sono degli amici per cui puoi scegliere di intraprendere qualsiasi cammino ed esperienza. Nel corso degli anni abbiamo dato forma a molti numeri mentre contemporaneamente cresceva e si sviluppava da entrambe le parti fiducia e la redazione si è arricchita di ulteriori due figure professionali di cui non puoi privartene.

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Vi racconto il mio libro

Un nuovo Spazio SP, dedicato a chi scrive libri e desidera, soprattutto, che siano letti. Ogni autore può pubblicare qui il suo, a puntate, e donarlo ai lettori. Un tempo lento per chi legge, che rispecchia il tempo lungo in cui il libro è stato concepito ed è venuto alla luce. 

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 Politica e diritti


21 maggio 2026

LA COSTITUZIONE DELLA PACE - di Anna Lisa Maugeri

In un momento di forte tensione globale e di profonda incertezza riguardo all’epilogo dei conflitti in corso, un’interessante iniziativa del Comitato Italia Neutrale mira a ridefinire il ruolo strategico del nostro Paese nello scacchiere internazionale. I conflitti attuali mettono chiaramente a nudo la fragilità internazionale dell'Italia. Nonostante la nostra Costituzione solennemente "ripudi la guerra", non abbiamo leggi che ci proteggano dai conflitti tra grandi potenze. Per colpa dei vecchi patti militari, il nostro territorio nazionale viene usato troppo spesso come base logistica per le guerre altrui.

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14 maggio 2026
7 aprile 2026
4 aprile 2026

Strage di Pizzolungo: memoria e testimonianza – di Anna Lisa Maugeri

Il 2 aprile 1985, poco dopo le 8 del mattino, la strada costiera di Pizzolungo, frazione di Erice, fu sventrata dall'esplosione di un'autobomba carica di tritolo. L'obiettivo dell’attentato era il magistrato Carlo Palermo, in servizio alla Procura di Trapani da soli 40 giorni. Il giudice uscì illeso dall'attentato, ma la furia dell'esplosione distrusse le vite di Barbara Rizzo, 30 anni, e dei suoi gemellini di sei anni, Salvatore e Giuseppe Asta, che stava accompagnando a scuola.

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3 aprile 2026

Il sostegno a scuola non è "quello che passa il convento" – di Anna Lisa Maugeri

Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita ufficialmente nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU). L'obiettivo fondamentale è quello di promuovere conoscenza e inclusione, sensibilizzare l’opinione pubblica e porre sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti e della dignità umana. Le diagnosi di disturbi dello spettro autistico sono aumentate vertiginosamente negli ultimi decenni, ma malgrado i numerosi passi in avanti, abbiamo ancora molto lavoro da fare sul fronte dei diritti, delle terapie, della ricerca e della qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie.

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2 aprile 2026

Il No del Sud: Un grido di protesta – di Anna Lisa Maugeri

Il recente referendum sulla riforma della Giustizia ha restituito un’istantanea nitida del Paese. Al di là del dato numerico che ha bocciato la proposta governativa, l’analisi del voto rivela una novità da un lato e qualche frattura dall’altro: la partecipazione giovanile e la distanza tra l’elettorato di regioni governate dal centro destra e la visione del Governo. Mentre il "Sì" ha retto solo in tre regioni del Nord (Lombardia, Veneto e Friuli), il Mezzogiorno ha risposto con un "No" netto.

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Economia e finanza


Oggi

Sovrindebitamento: la cloaca dei piccoli debiti – di Salvatore Azzuppardi

“La bettola di Montfermeil sprofondava e veniva inghiottita poco a poco, non nell’abisso di una bancarotta, ma nella cloaca dei piccoli debiti …” (V. Hugo, I Miserabili)Le parole di Victor Hugo descrivono con precisione il rischio a cui va incontro chi, costretto o no dal bisogno, abusa del microcredito.Un recentissimo studio della Banca d'Italia mette in risalto la fortissima crescita anche nel nostro Paese, del cosiddetto Buy Now Pay Later (BNPL), cioè compra ora e paga dopo, passato dal 4% dei nuclei familiari nel 2022 al 30% nel 2025. Il sistema presenta indubbi vantaggi, anche perché apparentemente a tasso zero, però nessuno regala niente e dunque in questi casi il costo della rateizzazione è parte del prezzo del bene. Un costo che viene sostenuto – a sua insaputa – anche da chi non ricorre al pagamento dilazionato. Alla comodità di diluire il pagamento, si contrappone il rischio concreto di generare sovrindebitamento per chi li usa, come da anni avviene con altre forme di micro finanziamenti, prime fra tutte le carte di credito revolving, spesso utilizzate da fasce di popolazione finanziariamente più deboli, con un reddito medio-basso, scarse risorse patrimoniali, poco informate e già indebitate.Dal prossimo novembre dovrebbe entrare in vigore la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che includerà la maggior parte delle operazioni di BNPL e dovrebbe garantire maggiore trasparenza nelle informazioni precontrattuali e contrattuali.Usiamo il condizionale perché l’esperienza sin qui fatta con le carte revolving non fa ben sperare. Per ben due volte, in passato, la Banca d'Italia ha richiamato emittenti e collocatori ad una maggiore trasparenza delle condizioni, invitandoli anche a rilasciare le carte solo a soggetti meritevoli di credito. Purtroppo quegli appelli sono caduti nel vuoto e i poco accorti utilizzatori molto spesso si sono ritrovati nei guai, con richieste di denaro difficilmente verificabili e poi decreti ingiuntivi e pignoramenti. Cinicamente qualcuno condanna chi non è capace di gestire le proprie finanze e si trova con al collo il laccio degli usurai di varia natura e livello, sia i classici cravattari che altri che lo sono di fatto, se non nella forma.È importante approfondire il tema, perché il costo del denaro riguarda milioni di italiani, singoli cittadini e imprese, e perché da un auspicato confronto con le istituzioni potrebbe derivare qualche miglioramento di una situazione che anche in questa materia vede il nostro Paese sfigurare nel confronto con altri Paesi a noi vicini.Abbiamo collegato il costo del denaro all’usura, perché dal 1996 è possibile sapere con certezza quando un tasso diventa usurario, grazie ad una norma introdotta quell’anno.Vale la pena ricordare che solo con il codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco) l’usura venne riconosciuta come reato, ma limitatamente al prestito di denaro a soggetti in stato di bisogno.In precedenza, sia nello stato sabaudo che nell’Italia unitaria non si mettevano limiti legali ai tassi di interessi, poiché si riteneva che la loro pattuizione per iscritto bastasse come deterrente al rialzo indiscriminato. È la vecchia trita chimera dell’autoregolamentazione dei mercati, sempre invocata da chi non sopporta limiti al proprio agire e regole a tutela dell’interesse comune.È interessante notare che invece la legislazione del Regno delle Due Sicilie considerava l’usura reato.Tornando allo studio della Banca d'Italia citato all’inizio, al di là del dato statistico, dovrebbe far suonare un campanello d’allarme sulle possibili degenerazioni di questa nuova forma di indebitamento, degenerazioni che aggraverebbero una situazione già critica, causata dalla scarsa cultura finanziaria degli italiani e dalla scarsa trasparenza delle condizioni applicate ai finanziamenti di vario genere. Scarsa trasparenza che a sua volta genera un ingiustificato aumento del costo del denaro, che nel nostro Paese è molto più alto che in altri stati dell’Unione e che spesso degenera in tassi usurari.Prima di spiegare come questo sia possibile, è opportuna una panoramica sulla normativa antiusura bancaria, perché i modi in cui questa viene applicata (o non applicata) concorrono alla formazione del costo del denaro. Dopo l’introduzione, nel 1930, del reato di usura, è stato necessario attendere l’approvazione della Legge n. 108 del 1996 perché venissero fissati precisi criteri per stabilire quando il tasso di un finanziamento diventa usurario. La stessa legge ha introdotto il reato di usura bancaria (art. 644 c. 6 C.P.) e modificato anche l’art. 1815 del Codice Civile, stabilendo le conseguenze civilistiche dell’applicazione di tassi usurari. Più in dettaglio, l’art. 644 C.P., dopo avere definito il reato e stabilito pene e sanzioni pecuniarie, al terzo comma introduce una delle novità più importanti: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.” Del modo in cui questo limite viene stabilito parleremo più avanti. Al quinto comma, importantissimo anch’esso, ma spesso disatteso (vedremo come), stabilisce che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Ricordiamo questo enunciato: Tutte Le Spese Escluse Imposte E Tasse, che verrà approfondito più avanti. Importantissima anche la novità introdotta al sesto comma, che stabilisce delle aggravanti “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”.La legge 108/96 ha modificato anche l’articolo 1815 comma 2 del Codice Civile, introducendo una importante sanzione civilistica a carico di chi viene riconosciuto colpevole del reato di usura: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola [n.d.r. che fissa gli interessi] è nulla e non sono dovuti interessi.”Evidenziamo che l’art. 644 C.P. e il 1815 C.C. sono due delle norme più chiare del nostro ordinamento, ma nonostante ciò sono state (e continuano ad essere) applicate in maniera distorta.Un’altra importante norma è l’articolo 117 del Testo Unico Bancario, che al comma 4 – in sintonia con il quinto comma dell’art. 644 C.P. – ribadisce che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” È importante l’abbinamento fra tassi di interesse (solitamente il Tasso Annuo Nominale, o TAN) e altri prezzi e condizioni, perché dalla somma delle due tipologie di costo viene fuori il famoso TAEG, acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale. È importante perché quando il TAEG supera il Tasso Soglia di Usura, di cui si parlerà fra poco, scattano le sanzioni penali e civili di cui abbiamo parlato poc’anzi. A queste si aggiunge quella prevista dal comma 7 dello stesso articolo 117, che stabilisce che quando in un contratto non sono indicati del tutto, o non sono indicati in maniera chiara e corretta, i tassi e i vari costi applicati, al loro posto debbono essere applicati i c.d. tassi sostitutivi o tassi BOT (da non confondere col “tasso legale”). L’importanza di questa norma sta nel fatto che i tassi BOT sono sempre molto più favorevoli ai clienti.Riguardo all’usura, è importante spiegare come si accerta il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 644 C.P. La Legge 108/96 ha stabilito un metodo matematico per fissare il limite oltre il quale il tasso applicato diventa usurario (non si dimentichi che per tasso si intende la somma del tasso finanziario e dei costi collegati al credito, escluse imposte e tasse).Nella versione del 1996, la formula era la seguente: Tasso soglia = Tasso Effettivo Globale Medio moltiplicato 1,5.Il Tasso Effettivo Globale Medio (o TEGM) è la media dei tassi applicati dal sistema bancario alle diverse tipologie di finanziamenti, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del MEF. Ad esempio, il TEGM dei mutui a tasso fisso stipulati nell’ultimo trimestre del 2025 è il 3,58%, dunque con il metodo fissato nel 1996 dalla legge 108 il relativo tasso soglia sarebbe: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,5 = 5,37%.Senonché, nel 2011 il MEF (ministro in carica Tremonti) ha modificato nel modo seguente il criterio di determinazione del tasso soglia: Tasso soglia = TEGM moltiplicato 1,25 + 4.Nell’esempio di prima il risultato è il seguente: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,25 (4,475) + 4 = 8,475%. Una differenza di ben 3,105 punti percentuali in più rispetto al metodo precedente. Questo nuovo sistema di calcolo, alzando la soglia di usura, permette alle banche di applicare impunemente tassi più alti, lucrando utili a scapito di cittadini e imprese.Ma non basta. Se il tasso soglia di usura si determina partendo dai tassi effettivi globali medi – globali perché tengono (o dovrebbero tenere) conto dei costi che le banche fanno pagare – se dalla rilevazione dei tassi applicati si escludono alcuni dei costi che i clienti sostengono, il risultato è falsato e alla falsa impressione di pagare un tasso più basso, si aggiunge la pressoché totale impossibilità di superare la soglia di usura, ancora di più dopo la modifica introdotta nel 2011. È per questo che in Italia i clienti pagano tassi altissimi, formalmente legittimi ma di fatto usurari. Il compito di rilevare trimestralmente i valori dei tassi globali medi applicati dal sistema bancario per le varie tipologie di finanziamenti è affidato alla Banca d'Italia, la quale periodicamente dà alle banche apposite istruzioni sui costi di cui tenere o non tenere conto (come se quelli esclusi non costituissero comunque un onere per i clienti). Questa discrezionalità nella indicazione dei costi da includere o no nei TEGM, sarebbe solo scorretta se si trattasse di semplici rilevazioni a fini statistici (come dicono in via Nazionale). Purtroppo la giurisprudenza formatasi dal 1986 ha finito con l’assegnare alla Banca d'Italia un ruolo “legislativo” in materia bancaria, e le sue “Istruzioni Per La Rilevazione Del Tasso Effettivo Globale Medio Ai Sensi Della Legge Sull’usura” sono assurte di fatto al ruolo di “legge”, anche se numerose sentenze sia di merito che di legittimità ricordano che si tratta solo di istruzioni alle banche (ex multis, Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza n. 46669 del 19/12/2011: le istruzioni della Banca d'Italia “non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”)e anche se escludere alcuni costi dal totale complessivamente pagato dai clienti è in palese violazione dell’art. 644 del Codice Penale, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile 5160 del 6/3/2018: “Il primo problema che si pone è quello della validità delle istruzioni della Banca d'Italia … Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 4”).Esempi di costi esclusi dalle rilevazioni e poi invece considerati rilevanti (ci si perdoni il bisticcio) dalla giurisprudenza non ne mancano: dalle commissioni di massimo scoperto sui conti correnti, alle assicurazioni collegate al credito, e altro.Potremmo continuare a lungo, ma in questa sede ci preme evidenziare che il costo del denaro e il conseguente gravosissimo peso che cittadini e imprese sostengono, non dipende solo dalla BCE, dalla congiuntura internazionale, da crisi geopolitiche e altri fattori esterni, ma – in Italia, almeno – anche da scarsa trasparenza e da un meccanismo di calcolo della soglia di usura che rende impossibile agli utenti chiedere giustizia. Proprio da qua si potrebbe partire per un’inversione di rotta, da attuare tornando al metodo di calcolo della soglia di usura introdotto nel 1986 dalla legge 108, abrogando quello del 2011.Se si vuole ridare slancio alla nostra economia, l’abbassamento del costo del denaro è uno dei primi obiettivi da perseguire e questa semplice modifica potrebbe aiutare molto.

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6 maggio 2026
1 aprile 2026
23 febbraio 2026
11 febbraio 2026
10 febbraio 2026

Europa ed esteri


19 maggio 2026
14 maggio 2026
7 maggio 2026
3 maggio 2026
23 aprile 2026
13 aprile 2026

Un video per vedere la Battaglia che non si vede - consigliato da Guido Grossi

Viviamo all'interno di una grande rappresentazione mediatica che spinge l'immaginario collettivo a interpretare la realtà in un modo distorto, che fa comodo al "SISTEMA". Non è un caso che il sistema si sia sforzato negli ultimi decenni di controllare direttamente o indirettamente tutto ciò che contribuisce alla "narrazione": università, giornali, tv, cinema... legandoli alla finanza sopra nazionale, al mondo corporate, ai governi occidentali e ai principali organismi internazionali.

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Sport

 


Formula 1 2026: la nuova era, il fenomeno Antonelli e il risveglio della Ferrari – di Salvatore Azzuppardi

Il Mondiale di Formula 1 2026 è partito sotto il segno di una trasformazione regolamentare che i più audaci hanno paragonato all'avvento dell'era turbo degli anni '80. Il 2026 segna una vera rivoluzione, con le nuove power unit che mantengono una potenza totale di circa 1.006 CV, ma suddivisa ora al 50% tra motore elettrico e motore termico, con l'MGU-H completamente eliminato. Si tratta di un cambio di paradigma radicale rispetto al passato: fino al 2025, la parte elettrica contribuiva con circa 120 kW, ossia meno del 20% della potenza totale.

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Racconto il mio Libro

 



Cultura e filosofia


21 maggio 2026
16 maggio 2026

Mano nella mano, si facilita il cammino lungo la linea retta della vita – interrotta da ostacoli, semplici o ardui, ma mai invalicabili insieme - di Redazione

Cinzia e Sergio non sono solo dei volontari della redazione della rivista Sovranità Popolare ma sono degli amici per cui puoi scegliere di intraprendere qualsiasi cammino ed esperienza. Nel corso degli anni abbiamo dato forma a molti numeri mentre contemporaneamente cresceva e si sviluppava da entrambe le parti fiducia e la redazione si è arricchita di ulteriori due figure professionali di cui non puoi privartene.

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29 aprile 2026
26 aprile 2026
25 aprile 2026

I metodi pedagogici (Parte II) – di Aloisa Clerici

I metodi pedagogici utilizzati dall’istruzione parentale, non sono da intendersi come una scelta alternativa statica e lineare, ma più come una tavolozza di possibilità di combinazioni, in cui interagiscono due o più metodi di apprendimento diversi. Nella Parte I di questa indagine abbiamo conosciuto il metodo Montessori, la pedagogia Waldorf di Rudolf Steiner e la Scuola nel bosco. Veniamo ora gli altri, considerandoli elementi attivi di programmi dinamici personalizzati. Tutti i modelli di apprendimento possono diventare forze cooperanti, organizzabili come singoli ingredienti di una ricetta.

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24 aprile 2026

Scienza e tecnologia


Verso una Bioetica digitale: la Persona al centro del Cyberspazio intervista a Giusy Calabrò di Maurizio Torti

Il cyberspazio è oggi il nuovo terreno di scontro intellettuale per la bioetica, una disciplina che analizza la condotta umana nelle scienze della vita alla luce di principi morali. In questo contesto, il convegno “Minori, Diritti e Cyberspazio: strumenti educativi, normativi e sociali per navigare il disagio giovanile”, tenutosi il 6 maggio 2026 presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Verona, ha delineato le basi per una "bioetica digitale" di stampo personalista.
1. La sfida tra personalismo e utilitarismo digitale
La riflessione bioetica nel mondo virtuale si divide in due approcci fondamentali:
Bioetica personalista: considera l'essere umano come fulcro di ogni riflessione, con una dignità intrinseca che è indipendente dalle sue capacità digitali o cognitive. In ambito digitale, ciò si traduce nella promozione del benessere integrale del minore, che non può mai essere sacrificato alle logiche algoritmiche o collettive.
Bioetica utilitarista: valuta l'azione in base al bilancio tra piacere e dolore (qualità della vita). In rete, questo approccio rischia di marginalizzare i soggetti più fragili che non manifestano specifiche funzioni di razionalità o autonomia.
2. Navigare il disagio: criminologia e algoritmi
L'integrità della persona nell'era digitale è minacciata da fenomeni di devianza e radicalizzazione online.
Analisi del rischio: la criminologa Giusy Calabrò ha evidenziato come il disagio adolescenziale trovi sfogo nella Rete anche attraverso fenomeni di radicalizzazione e ha presentato il suo studio scientifico “La devianza minorile, Il fenomeno youth gang” (Rubbettino, 2025) che analizza il fenomeno del disagio e della devianza minorili insieme ai fattori di rischio e di protezione in ambito familiare, scolastico e sportivo.
Regolamentazione: l'utilizzo di strumenti come l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) diventa essenziale per porre un limite etico e normativo all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla condotta dei minori.
3. Diritti apicali e protezione delle radici familiari
Secondo la visione personalista, l'essere umano è un'unità indissolubile di corpo e spirito. Questa unità deve essere preservata anche nell'ambiente digitale, tutelando i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni Internazionali.
Il ruolo della famiglia: Il magistrato Pino Morandini e il consigliere Stefano Valdegamberi hanno ribadito come la famiglia naturale sia l'ambito primario per la crescita armonica del minore.
Contro l'arbitrarietà: interventi esterni drastici, come nel caso della sottrazione dei bambini della "famiglia nel bosco", rappresentato una violazione della dignità della persona e del diritto del minore a crescere nel proprio nucleo. Spezzare il legame genitoriale equivale a "spezzare le radici" del bambino, creando un danno bioetico e psicologico profondo (giurista Spadafora).
4. Responsabilizzazione e futuro normativo
La bioetica digitale non si limita alla teoria, ma richiede risposte concrete. Valdegamberi ha presentato una proposta di legge regionale mirata alla responsabilizzazione genitoriale e al raccordo con i servizi sociali. L'obiettivo è garantire che l'interesse superiore del fanciullo rimanga la considerazione preminente in ogni decisione, sia essa fisica o mediata dalle tecnologie.

L'evento è stato promosso dal Coordinamento dei Bioeticisti e degli Psicoterapeuti Cattolici del Triveneto (BioPsiCat) con il supporto del Comitato per le Pasque Veronesi e del quotidiano "Libertà e Persona".

Ambiente e salute


19 marzo 2026

La primavera in Medicina Cinese - di Aloisa Clerici

Proseguiamo l’analisi delle energie stagionali secondo la Medicina Cinese. Dopo il periodo autunnale di raccolta e interiorizzazione del movimento Metallo, ci siamo immersi nell’Acqua invernale, stagione di tesaurizzazione delle energie e della quiete (yin). Stiamo quindi entrando nel Legno primaverile, fase dell’anno in cui l’energia esplode con la luce, il sole, il calore (yang), espandendosi verso l’esterno. Ricordiamo che, nella Teoria delle 5 fasi, l’energia si trasforma in una continua successione: Legno, Fuoco, Terra, Metallo e Acqua, per poi ricominciare il ciclo. Ogni fase energetica e ogni stagione sono caratterizzate da qualità collegate analogicamente. Abbiamo già visto: l’emozione della tristezza appartenere al Metallo autunnale, insieme all’umidità come clima e il colore bianco, etc. Nell’Acqua dell’inverno, l’emozione corrispondente è la paura, il clima è il freddo, il colore è il nero.

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24 dicembre 2025

La via dei Frati, Parte Seconda  - di Salvatore Azzuppardi

L’agriturismo in cui abbiamo pernottato è ciò che resta di un feudo in passato appartenuto a dei baroni che pian piano sperperarono il patrimonio familiare.  Vicino all’edificio principale sono visibili i ruderi della casa del capostipite e mentre il gestore ci raccontava la storia di quella famiglia, ho pensato che quel rudere è una metafora di quello che la nobiltà agraria ha lasciato alla Sicilia: povertà e rovine.

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23 dicembre 2025
7 dicembre 2025
29 ottobre 2025
8 ottobre 2025

L'Autunno in Medicina Cinese - di Aloisa Clerici

È il momento della raccolta e della concentrazione fino alla morte dello stato precedente, per poter ricominciare un ciclo. Ci accompagna verso il buio e il freddo dell'inverno, recidendo i rami secchi per arrivare al nuovo seme. È il movimento dell’interiorizzazione, che corrisponde in campo emozionale a quel sentimento crepuscolare, dalle tinte impressionistiche, che è stato definito come ‘tristezza’, ma da intendere come tale solo se degenera; in condizioni normali si tratta di una specie di languore melanconico profondamente armonizzante, una sorta di equilibrio melodico dell’anima, che consente di apprezzare appieno le manifestazioni più ‘artistiche’ della natura. (Atti del convegno S.I.A. Tenuto il 6 novembre 1993).

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Informazione e media


26 aprile 2026

Impressioni dall'assemblea annuale - di Salvatore Salvai

Neoliberismo, Agenda 2030, green pass, pandemie e poi guerre e genocidi che ci toccano sempre più da vicino. Quelle che prima subivano solo i popoli più sfortunati della storia. I popoli dell'Africa e del Medio Oriente. Quelli che da decenni siedono sulla polveriera del petrolio, dei minerali e dell'arroganza di pochi che li vogliono schiavi.

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1 aprile 2026
14 marzo 2026

Dalle favole alle Serie TV (Parte II) – di Aloisa Clerici

Proseguendo l’indagine avviata nella Parte I, ricordiamo che secondo la PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e la teoria dei neuroni-specchio, mentre guardiamo un film o una pubblicità, possono attivarsi processi di rispecchiamento e identificazione: posture, emozioni e stati interni dei protagonisti vengono modellati inconsciamente. Le immagini e le parole fungono da aggancio per associare prodotti o idee a sensazioni. Questo può generare un’influenza comportamentale non consapevole, orientando preferenze e scelte senza un’elaborazione critica esplicita. Inoltre, l’utenza viene portata ad immedesimarsi, proiettando parti di sé nei personaggi, condividendone emozioni e conflitti. La storia, costruita su valori contrapposti, induce a schierarsi, rafforzando identificazioni falsate e giudizi morali. Quando il coinvolgimento è intenso, può affievolirsi il confine tra finzione e realtà, col rischio di interiorizzare convinzioni in modo passivo.

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12 marzo 2026
9 marzo 2026

Sintesi sulla sintassi - di Verdiana Siddi

La sintassi riveste un ruolo centrale nei diversi tipi di comunicazione, e in particolare nel linguaggio, poiché di quest’ultimo rappresenta la struttura che organizza le parole in frasi e queste in periodi, conferendo comprensibilità e permettendo risultati di coerenza o incoerenza logica; instaura relazioni di senso tra le parole che altrimenti risulterebbero successioni atomiche slegate ed inorganiche. Costituisce la struttura che organizza gli elementi in sequenze significative. Nelle lingue indo-europee essa definisce, essenzialmente e generalmente, le relazioni tra soggetto, verbo e complementi e, per mezzo di elementi linguistici intermedi e segni ausiliari, permette di articolare le proposizioni fra loro, rendendo possibile una trasmissione chiara dei significati.

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17 febbraio 2026

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