E alcuni riferimenti a Locke, Montesquieu e Rousseau
Si suppone che:
Nulla può ostacolare la riabilitazione morale della guerra una volta che ne sia posto il fine.
La vita degli Stati è come la vita degli uomini[1] e della benevolenza che scorre tra questi ci si convince dall’assistenza che si mostra tra quelli.
Se evitare lo stato di guerra è l’unico grande motivo per cui gli uomini restano uniti in società, la sola dichiarata intenzione di usare la forza permette a colui che la subisce di impiegarne a sua volta[2]. Poiché chiunque tenti di ridurre un altro uomo in suo potere si pone, con questo stesso atto, in uno stato di guerra; e permette a quello di difendersi appellandosi al diritto alla libertà, che gli è proprio in quanto uomo, e al diritto alla conservazione[3], che gli è proprio in quanto cittadino.
E quando la guerra non riguarda il rapporto tra un uomo e l’altro ma il rapporto tra Stati, i membri dell’uno sono i nemici dell’altro non come uomini, né cittadini, ma come parti del corpo sociale, come soldati suoi difensori[4].
La legittimità dell’uso della forza da parte di colui che per primo ne subisce la minaccia non deriva dall’arbitrario diritto di disporre della vita altrui ma dalla violazione operata dall’aggressore della legge naturale che comanda la conservazione del sé e degli altri. E allo stesso modo, in stato di guerra offensiva, il diritto di uccidere non può essere applicato indiscriminatamente ma soltanto nei confronti di chi ancora rappresenta un pericolo per la sopravvivenza, in tal caso, della società intera[5].
La reciprocità degli obblighi che unisce lo Stato al cittadino è il presupposto dell’impiego della forza della comunità nello stato di guerra. Essendo infatti il corpo politico fondato sull’unione dei contraenti del patto originario, per mezzo del quale ciascun cittadino aliena integralmente i propri diritti alla comunità, e orientato al perseguimento del bene comune, la partecipazione collettiva alla difesa dello Stato costituisce la condizione necessaria alla sua stessa sopravvivenza. Infatti, poiché esso detiene in sé i diritti dei singoli, la difesa degli stessi diviene un dovere.
Similmente, il crimine non è altro che una violazione del patto e deve necessariamente essere punito. La pena è allora anch’essa strumento per la risoluzione delle controversie, incontro simbolico del potere legislativo con quello esecutivo, che consiste nel giudicare sulla base di leggi comuni in che misura debbano essere punite le offese.
«Coloro che sono riuniti in un sol corpo e hanno una legge comune stabilita e una magistratura cui appellarsi, dotata dell’autorità di decidere le controversie fra loro insorte e punire i trasgressori, si trovano gli uni con gli altri in società civile[1]».
[1] J. Locke, Il secondo trattato sul governo, p. 175.
[1] Montesquieu, Lo spirito delle leggi, a cura di B. Boffito Serra, R. Derathé, G. Macchia, Rizzoli, 2019.
[2] J. Locke, Il secondo trattato sul governo, a cura di A. Gialluca, T. Magri, Rizzoli, 1998.
[3] In questo contesto, il concetto di “conservazione” implica quello di sicurezza pubblica e benessere sociale, oltre che alla mera conservazione del sé sensibile.
[4] J.J. Rousseau, Del contratto sociale o Principi del diritto politico, A cura di Diego Giordano, Bompiani, 2012.
[5] Per lo stesso motivo il potere politico è stato definito «il diritto di fare leggi che contemplino la pena di morte e di conseguenza tutte le pene minori, in vista di una regolamentazione e conservazione della proprietà, e il diritto di impiegare la forza della comunità nell’esecuzione di tali leggi e nella difesa dello Stato da attacchi esterni: tutto questo soltanto ai fini del pubblico bene» (Locke, Il secondo trattato sul governo).
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