Sovrindebitamento: la cloaca dei piccoli debiti – di Salvatore Azzuppardi

Pubblicato il 24 maggio 2026 alle ore 13:04

“La bettola di Montfermeil sprofondava e veniva inghiottita poco a poco, non nell’abisso di una bancarotta, ma nella cloaca dei piccoli debiti …” (V. Hugo, I Miserabili)Le parole di Victor Hugo descrivono con precisione il rischio a cui va incontro chi, costretto o no dal bisogno, abusa del microcredito.Un recentissimo studio della Banca d'Italia mette in risalto la fortissima crescita anche nel nostro Paese, del cosiddetto Buy Now Pay Later (BNPL), cioè compra ora e paga dopo, passato dal 4% dei nuclei familiari nel 2022 al 30% nel 2025. Il sistema presenta indubbi vantaggi, anche perché apparentemente a tasso zero, però nessuno regala niente e dunque in questi casi il costo della rateizzazione è parte del prezzo del bene. Un costo che viene sostenuto – a sua insaputa – anche da chi non ricorre al pagamento dilazionato. Alla comodità di diluire il pagamento, si contrappone il rischio concreto di generare sovrindebitamento per chi li usa, come da anni avviene con altre forme di micro finanziamenti, prime fra tutte le carte di credito revolving, spesso utilizzate da fasce di popolazione finanziariamente più deboli, con un reddito medio-basso, scarse risorse patrimoniali, poco informate e già indebitate.
Dal prossimo novembre dovrebbe entrare in vigore la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD 2), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che includerà la maggior parte delle operazioni di BNPL e dovrebbe garantire maggiore trasparenza nelle informazioni precontrattuali e contrattuali.
Usiamo il condizionale perché l’esperienza sin qui fatta con le carte revolving non fa ben sperare. Per ben due volte, in passato, la Banca d'Italia ha richiamato emittenti e collocatori ad una maggiore trasparenza delle condizioni, invitandoli anche a rilasciare le carte solo a soggetti meritevoli di credito. Purtroppo quegli appelli sono caduti nel vuoto e i poco accorti utilizzatori molto spesso si sono ritrovati nei guai, con richieste di denaro difficilmente verificabili e poi decreti ingiuntivi e pignoramenti. Cinicamente qualcuno condanna chi non è capace di gestire le proprie finanze e si trova con al collo il laccio degli usurai di varia natura e livello, sia i classici cravattari che altri che lo sono di fatto, se non nella forma.
È importante approfondire il tema, perché il costo del denaro riguarda milioni di italiani, singoli cittadini e imprese, e perché da un auspicato confronto con le istituzioni potrebbe derivare qualche miglioramento di una situazione che anche in questa materia vede il nostro Paese sfigurare nel confronto con altri Paesi a noi vicini.
Abbiamo collegato il costo del denaro all’usura, perché dal 1996 è possibile sapere con certezza quando un tasso diventa usurario, grazie ad una norma introdotta quell’anno.
Vale la pena ricordare che solo con il codice penale del 1930 (c.d. Codice Rocco) l’usura venne riconosciuta come reato, ma limitatamente al prestito di denaro a soggetti in stato di bisogno.
In precedenza, sia nello stato sabaudo che nell’Italia unitaria non si mettevano limiti legali ai tassi di interessi, poiché si riteneva che la loro pattuizione per iscritto bastasse come deterrente al rialzo indiscriminato. È la vecchia trita chimera dell’autoregolamentazione dei mercati, sempre invocata da chi non sopporta limiti al proprio agire e regole a tutela dell’interesse comune.
È interessante notare che invece la legislazione del Regno delle Due Sicilie considerava l’usura reato.
Tornando allo studio della Banca d'Italia citato all’inizio, al di là del dato statistico, dovrebbe far suonare un campanello d’allarme sulle possibili degenerazioni di questa nuova forma di indebitamento, degenerazioni che aggraverebbero una situazione già critica, causata dalla scarsa cultura finanziaria degli italiani e dalla scarsa trasparenza delle condizioni applicate ai finanziamenti di vario genere. Scarsa trasparenza che a sua volta genera un ingiustificato aumento del costo del denaro, che nel nostro Paese è molto più alto che in altri stati dell’Unione e che spesso degenera in tassi usurari.
Prima di spiegare come questo sia possibile, è opportuna una panoramica sulla normativa antiusura bancaria, perché i modi in cui questa viene applicata (o non applicata) concorrono alla formazione del costo del denaro. Dopo l’introduzione, nel 1930, del reato di usura, è stato necessario attendere l’approvazione della Legge n. 108 del 1996 perché venissero fissati precisi criteri per stabilire quando il tasso di un finanziamento diventa usurario. La stessa legge ha introdotto il reato di usura bancaria (art. 644 c. 6 C.P.) e modificato anche l’art. 1815 del Codice Civile, stabilendo le conseguenze civilistiche dell’applicazione di tassi usurari. Più in dettaglio, l’art. 644 C.P., dopo avere definito il reato e stabilito pene e sanzioni pecuniarie, al terzo comma introduce una delle novità più importanti: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.” Del modo in cui questo limite viene stabilito parleremo più avanti. Al quinto comma, importantissimo anch’esso, ma spesso disatteso (vedremo come), stabilisce che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” Ricordiamo questo enunciato: Tutte Le Spese Escluse Imposte E Tasse, che verrà approfondito più avanti. Importantissima anche la novità introdotta al sesto comma, che stabilisce delle aggravanti “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”.
La legge 108/96 ha modificato anche l’articolo 1815 comma 2 del Codice Civile, introducendo una importante sanzione civilistica a carico di chi viene riconosciuto colpevole del reato di usura: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola [n.d.r. che fissa gli interessi] è nulla e non sono dovuti interessi.”
Evidenziamo che l’art. 644 C.P. e il 1815 C.C. sono due delle norme più chiare del nostro ordinamento, ma nonostante ciò sono state (e continuano ad essere) applicate in maniera distorta.
Un’altra importante norma è l’articolo 117 del Testo Unico Bancario, che al comma 4 – in sintonia con il quinto comma dell’art. 644 C.P. – ribadisce che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” È importante l’abbinamento fra tassi di interesse (solitamente il Tasso Annuo Nominale, o TAN) e altri prezzi e condizioni, perché dalla somma delle due tipologie di costo viene fuori il famoso TAEG, acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale. È importante perché quando il TAEG supera il Tasso Soglia di Usura, di cui si parlerà fra poco, scattano le sanzioni penali e civili di cui abbiamo parlato poc’anzi. A queste si aggiunge quella prevista dal comma 7 dello stesso articolo 117, che stabilisce che quando in un contratto non sono indicati del tutto, o non sono indicati in maniera chiara e corretta, i tassi e i vari costi applicati, al loro posto debbono essere applicati i c.d. tassi sostitutivi o tassi BOT (da non confondere col “tasso legale”). L’importanza di questa norma sta nel fatto che i tassi BOT sono sempre molto più favorevoli ai clienti.
Riguardo all’usura, è importante spiegare come si accerta il superamento dei limiti stabiliti dall’art. 644 C.P. La Legge 108/96 ha stabilito un metodo matematico per fissare il limite oltre il quale il tasso applicato diventa usurario (non si dimentichi che per tasso si intende la somma del tasso finanziario e dei costi collegati al credito, escluse imposte e tasse).
Nella versione del 1996, la formula era la seguente: Tasso soglia = Tasso Effettivo Globale Medio moltiplicato 1,5.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (o TEGM) è la media dei tassi applicati dal sistema bancario alle diverse tipologie di finanziamenti, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del MEF. Ad esempio, il TEGM dei mutui a tasso fisso stipulati nell’ultimo trimestre del 2025 è il 3,58%, dunque con il metodo fissato nel 1996 dalla legge 108 il relativo tasso soglia sarebbe: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,5 = 5,37%.
Senonché, nel 2011 il MEF (ministro in carica Tremonti) ha modificato nel modo seguente il criterio di determinazione del tasso soglia: Tasso soglia = TEGM moltiplicato 1,25 + 4.
Nell’esempio di prima il risultato è il seguente: Tasso soglia = TEGM 3,58% moltiplicato 1,25 (4,475) + 4 = 8,475%. Una differenza di ben 3,105 punti percentuali in più rispetto al metodo precedente. Questo nuovo sistema di calcolo, alzando la soglia di usura, permette alle banche di applicare impunemente tassi più alti, lucrando utili a scapito di cittadini e imprese.
Ma non basta. Se il tasso soglia di usura si determina partendo dai tassi effettivi globali medi – globali perché tengono (o dovrebbero tenere) conto dei costi che le banche fanno pagare – se dalla rilevazione dei tassi applicati si escludono alcuni dei costi che i clienti sostengono, il risultato è falsato e alla falsa impressione di pagare un tasso più basso, si aggiunge la pressoché totale impossibilità di superare la soglia di usura, ancora di più dopo la modifica introdotta nel 2011.
È per questo che in Italia i clienti pagano tassi altissimi, formalmente legittimi ma di fatto usurari. Il compito di rilevare trimestralmente i valori dei tassi globali medi applicati dal sistema bancario per le varie tipologie di finanziamenti è affidato alla Banca d'Italia, la quale periodicamente dà alle banche apposite istruzioni sui costi di cui tenere o non tenere conto (come se quelli esclusi non costituissero comunque un onere per i clienti). Questa discrezionalità nella indicazione dei costi da includere o no nei TEGM, sarebbe solo scorretta se si trattasse di semplici rilevazioni a fini statistici (come dicono in via Nazionale). Purtroppo la giurisprudenza formatasi dal 1986 ha finito con l’assegnare alla Banca d'Italia un ruolo “legislativo” in materia bancaria, e le sue “Istruzioni Per La Rilevazione Del Tasso Effettivo Globale Medio Ai Sensi Della Legge Sull’usura” sono assurte di fatto al ruolo di “legge”,
anche se numerose sentenze sia di merito che di legittimità ricordano che si tratta solo di istruzioni alle banche (ex multis, Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza n. 46669 del 19/12/2011: le istruzioni della Banca d'Italia “non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”)
e anche se escludere alcuni costi dal totale complessivamente pagato dai clienti è in palese violazione dell’art. 644 del Codice Penale, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile 5160 del 6/3/2018: “Il primo problema che si pone è quello della validità delle istruzioni della Banca d'Italia … Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 4”).
Esempi di costi esclusi dalle rilevazioni e poi invece considerati rilevanti (ci si perdoni il bisticcio) dalla giurisprudenza non ne mancano: dalle commissioni di massimo scoperto sui conti correnti, alle assicurazioni collegate al credito, e altro.
Potremmo continuare a lungo, ma in questa sede ci preme evidenziare che il costo del denaro e il conseguente gravosissimo peso che cittadini e imprese sostengono, non dipende solo dalla BCE, dalla congiuntura internazionale, da crisi geopolitiche e altri fattori esterni, ma – in Italia, almeno – anche da scarsa trasparenza e da un meccanismo di calcolo della soglia di usura che rende impossibile agli utenti chiedere giustizia. Proprio da qua si potrebbe partire per un’inversione di rotta, da attuare tornando al metodo di calcolo della soglia di usura introdotto nel 1986 dalla legge 108, abrogando quello del 2011.
Se si vuole ridare slancio alla nostra economia, l’abbassamento del costo del denaro è uno dei primi obiettivi da perseguire e questa semplice modifica potrebbe aiutare molto.

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