Estratti dall’opera di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene[1].
[1] Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Franco Venturi, Einaudi, 2018.
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I. Origine delle pene.
“Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità”.
Dallo stato di natura in cui gli uomini vivono sotto le leggi selvagge della libertà, allo Stato giuridico-civile in cui le possibilità di ciascuno limitano quelle dell’altro: la condizione che fa da sfondo alla nascita della giustizia.
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II. Diritto di punire.
“E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbero nell’antico stato d’insociabilità: tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura”.
La naturale tendenza degli uomini ad associarsi in società risponde alla necessità di porre fine ai contrasti, alle guerre e agli antagonismi reciproci; tale passaggio, tuttavia, risulta possibile solo attraverso il sacrificio di una parte della propria libertà, vale a dire «quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo». Ne consegue che l’insieme delle singole porzioni di libertà cedute dagli individui costituisce precisamente il diritto di punire da parte del sovrano, il quale se ne riconosce quale unico depositario e amministratore. In particolare, tale diritto si fonda sull’esigenza, e la promessa, di difendere l’interesse pubblico dalle appropriazioni particolari.
Se l’applicazione del diritto si definisce come strumento volto a garantire tale forma di tutela, ne consegue che la legittimità delle pene risulta tanto più fondata quanto più è elevato il valore attribuito alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Se, inoltre, il compito di una corretta amministrazione della giustizia consiste non soltanto nel punire e prevenire, ma anche nell’educare i cittadini e riabilitare i condannati, prevedendo perfino la possibilità di una riduzione della durata della detenzione, appare evidente tutto il carattere innovativo della sostituzione della schiavitù perpetua alla pena di morte. Nulla infatti suscita nell’uomo un timore maggiore dell’idea di una prolungata privazione della libertà, ulteriormente aggravata dall’assoggettamento al lavoro forzato. A ciò si aggiunge un certo sentimento di umiliazione dovuto al fatto che il prigioniero non soltanto vede se stesso come nemico sociale, in ragione della violazione del patto, ma giunge anche a riconoscersi quale strumento di utilità e profitto pubblico. Di fronte alla possibilità di uno sfruttamento che ricompensa gli offesi, la privazione della libertà non è più solo necessaria per punire ma efficace per guadagnare.
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XXVIII. Della pena di morte.
“Ora non vi è alcuno che, riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. [...] Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi”.
Lo spettacolo della morte esercita sullo spirito degli uomini, siano essi innocenti o colpevoli, un’impressione sensibilmente meno duratura rispetto a quella suscitata dalla prospettiva di una schiavitù perpetua. E allo stesso modo quanto più l’idea della pena è pronta e inesorabile nella mente di colui che vuole commettere un crimine, tanto più facilmente si potrà influire sulle sue intenzioni. Il contrasto alla recidiva è così avvantaggiato dalla tendenza ad associare ad ogni delitto una pena.
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XIX. Prontezza della pena.
“La prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena e il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra come effetto necessario immancabile. [...] E’ dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata della pena”.
E ancora,
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XXVII. Dolcezza delle pene.
“Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile; [...] perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani [...]”.
Così la giustizia è semplificata: un’azione può solo essere conforme o non conforme alla legge generale fissata dal codice, per la prima si mantiene la libertà, altrimenti la si perde.
E il miglior garante della giustizia sarà sempre il cittadino che teme di sacrificare la propria libertà inutilmente, favorendo chi ne abuserà. Allora l’uomo che si sottomette alla giustizia e che insieme al sovrano e al magistrato giudica il prossimo, inneggiando al costume della punizione, è anche il maggior difensore della legge.
Da ciò ci si può facilmente convincere almeno della possibilità che la naturale ostilità tra gli individui non venga meno con il passaggio dallo stato di natura allo stato giuridico civile. Se infatti nel primo la condizione è quella di una guerra di tutti contro tutti pur nell’esercizio di una piena libertà, nel secondo permane il timore dell’abuso di quella libertà sacrificata, la qual cosa produce il sospetto reciproco e la capacità di ciascuno d’essere, al tempo stesso, giudice e condannato.
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